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Data Titolo Sezione Autore
05/08/2016 Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list” S.M.Perego
05/08/2016 Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica S.M.Perego
05/08/2016 Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta S.M.Perego
05/08/2016 Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria S.M.Perego
04/08/2016 Aggiornati gli studi di settore S.M.Perego
04/08/2016 Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016 S.M.Perego
04/08/2016 Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata S.M.Perego
04/08/2016 Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno S.M.Perego
03/08/2016 Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre   Data : 05/09/2016
La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre
Entro il 30.9.2016 devono essere inviate le dichiarazioni dei redditi in relazione al 2015 dei contribuenti c.d. "solari".
Nel caso ci si accorga di un errore nel modello già inviato prima del termine sopracitato, è possibile inviare una dichiarazione "correttiva nei termini" che sostituirà integralmente la precedente senza dover versare sanzioni (naturalmente, salvo quella per eventuali omessi versamenti).
Una volta scaduto il termine, laddove si riscontrasse un errore a favore del contribuente, è possibile trasmettere una dichiarazione integrativa:
- senza dover versare eventuali sanzioni;
- che consente di utilizzare l'eventuale credito liquidato in compensazione se l'invio correttivo avviene entro il termine di presentazione del modello relativo al periodo di imposta successivo.
Qualora, invece, si rilevasse un errore a sfavore del contribuente dopo il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi, è possibile inviare una dichiarazione integrativa entro il termine di cui all'art. 43 del DPR 600/73. L'Autore rileva che se emergono maggiori imposte dovute, si applicano le seguenti sanzioni:
- pari al 30%, quando l'errore può essere rinvenuto in sede di liquidazione automatica da parte degli Uffici;
- dal 90% al 180%, in caso di dichiarazione infedele.
Ad ogni modo, se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 13 del DLgs. 472/97, è possibile ricorrere al ravvedimento, versando le sanzioni in misura ridotta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego