| IL SISTEMA TRIBUTARIO SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA
La nostra Costituzione, all'art.53, stabilisce che "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività".
Pertanto nell’art. 53 vengono evidenziati tre criteri fondamentali: l’universalità (tutti), la capacità contributiva (ognuno è tenuto a pagare le imposte in base alle proprie capacità economiche) e la progressività.
UNIVERSALITÀ
Il criterio dell’universalità comprende, quindi, sia i cittadini italiani che devono concorrere alla spesa pubblica, ma anche gli stranieri e gli apolidi che risiedono nel nostro paese o che vi possiedono dei beni.
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
Il criterio della capacità contributiva sottintende che non si è tenuti a partecipare alla spesa pubblica nella misura in cui si usufruisce dei servizi pubblici, bensì in base alla propria capacità contributiva, pertanto ognuno è tenuto a pagare le imposte in base alle proprie capacità economiche. In altre parole la capacità contributiva indica la possibilità del contribuente di pagare l'imposta: tale capacità si desume da determinati fattori economici.
Esempio: il titolare di una pensione minima è tenuto a contribuire di meno alle spese pubbliche, attraverso il pagamento delle imposte, rispetto a chi percepisce lo stipendio di un dirigente a prescindere dalla misura in cui i due usufruiscono dei servizi pubblici.
Indici di capacità contributiva possono essere:
· il reddito;
· il patrimonio;
· i consumi;
· i trasferimenti;
· gli affari.
PROGRESSIVITÀ
Nell’art. 53 della Costituzione, al secondo comma, è contenuto anche il principio della progressività del sistema tributario.
Un'imposta si considera progressiva qualora il suo ammontare cresca in misura più che proporzionale rispetto alla base imponibile.
Per esempio: chi ha 1.000 paga 100 (il 10%). Chi ha 2.000 paga 240 (il 12%). Chi ha 3.000 paga 360 (il 13%) e così via.
La progressività riguarda il sistema tributario nel suo complesso e non le singole imposte: pertanto, nel nostro paese non tutte le imposte sono progressive.
Il principio della progressività del sistema tributario ha come scopo la riduzione del divario economico esistente tra le varie classi sociali in modo da effettuare una redistribuzione del reddito a favore delle classi meno abbienti.
Dall’anno 1980 ad oggi le aliquote IRPEF hanno subito una progressiva diminuzione andando prevalentemente a tassare i redditi minori. Occorre inoltre considerare che gli stipendi percepiti nell’anno 1980 rapportati agli stipendi percepiti oggi non hanno, invece, subito quel progressivo aumento che ci si aspettava rispetto all’inflazione che è andata a colpire i beni di ordinario consumo.
Nelle tabelle che seguono potremo, inoltre, verificare che i Governi che si sono susseguiti dagli anni 1980 ad oggi non hanno assolutamente rispettato l’art. 53 della Costituzione in quanto hanno sempre privilegiato, ai fini della tassazione IRPEF i redditi elevati imponendo loro un’aliquota IRPEF inadeguata.
Ulteriore ed uguale considerazione può essere avanzata sulla tassazione dei redditi di capitale.
Nell'anno 1980 l'aliquota IRPEF minima era del 10% per i redditi pari a 3 milioni di lire ed arrivava al 72% per i redditi superiori ai 550 milioni di lire.
Aliquote Irpef e Scaglioni di Reddito vigenti nel 1990
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SCAGLIONE REDDITO ANNUO
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ALIQUOTA
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Fino a 6.400.000 lire
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10%
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Da 6.400.001 a 12.700.000 lire
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22%
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Da 12.700.001 a 31.800.000 lire
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26%
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Da 31.800.001 a 63.700.000 lire
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33%
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Da 63.700.001 a 159.100.000 lire
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40%
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Da 159.100.001 a 318.300.000 lire
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45%
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Oltre
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50%
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Aliquote Irpef e Scaglioni di Reddito vigenti nel 1990 Convertite in euro
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SCAGLIONE REDDITO ANNUO
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ALIQUOTA
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Fino a 3.305,32 euro
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10%
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Da 3.305,32 a 6.559,00 euro
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22%
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Da 6.559,00 a 16.423,33 euro
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26%
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Da 16.423,33 a 32.898,30 euro
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33%
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Da 32.898,30 a 82.168,29 euro
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40%
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Da 82.168,29 a 164.388,23 euro
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45%
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Oltre
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50%
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Dall’anno 1998 alle aliquote IRPEF si è aggiunta l’Addizionale Regionale nella misura dello 0,5% e l’Addizionale Comunale nella misura dello 0’4%
Entrambe le addizionali hanno subito progressivi aumenti sino ad arrivare, in alcuni casi al 2%.
Aliquote Irpef e Scaglioni di Reddito vigenti nel 2007 sino ad oggi
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SCAGLIONE REDDITO ANNUO
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ALIQUOTA
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Fino a 15.000 euro
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23%
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Da 15.000,01 a 28.000 euro
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27%
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Da 28.000,01 a 55.000 euro
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38%
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Da 55.000,01 a 75.000 euro
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41%
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Oltre
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43%
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Nella conclusione del presente articolo non mi resta che esprimere rammarico per il mancato rispetto dell’art. 53 della nostra Costituzione da parte del nostro legislatore.
Stefano M. Perego
Per consultare l'articolo in formato pdf comprensivo delle aliquote IRPEF applicate nell'anno 1980 clicca qui |