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21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego

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Titolo: Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW   Data : 07/09/2016
Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW
Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.9.2016 n. 76, il "bitcoin" costituisce una tipologia di "criptovaluta", utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale.
Ai fini delle imposte sui redditi, poi, per i soggetti che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, è stato precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa.
Riguardo alla fattispecie del prelievo della valuta dai conti o depositi, si osserva che l'art. 67 co. 1-ter del TUIR stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo di imposta in cui esse sono realizzate attraverso il prelievo dal deposito o dal conto, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Ciò significa che il prelievo in banconote o monete estere da un conto corrente rileva fiscalmente, mentre il successivo utilizzo come mezzo di pagamento o la successiva conversione in euro o altra valuta, virtuale o convenzionale non costituisce presupposto imponibile.
Considerato che la moneta elettronica costituisce un "surrogato" dei contanti, si osserva che l'acquisto di valuta virtuale contro valute estere (per esempio dollari) provenienti da conti correnti equivale infatti al prelievo della valuta estera (i dollari) dal conto che potrebbe generare reddito imponibile.
Passando alla compilazione del quadro RW:
- partendo dall'assunto che la moneta virtuale deve essere trattata allo stesso modo, la loro detenzione non è soggetta ad IVAFE, in quanto non si tratta di prodotti finanziari;
- è dubbio se tali attività debbano essere dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale, in quanto la mera cessione di bitcoin non genera reddito imponibile per i soggetti non imprenditori.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 2.9.2016 n. 72 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego