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30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
30/10/2015 Affrontate le distinzioni tra i vari TRUST S.M.Perego
30/10/2015 Anomalie nella Dichiarazioni IVA, in arrivo altre 65 mila lettere dell’Agenzia S.M.Perego
30/10/2015 ISEE (DSU) – I chiarimenti dell’INPS S.M.Perego

Records 1911 to 1920 of 2397
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Titolo: La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo   Data : 07/09/2016
La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo
Con la sentenza 747/5/2016, la C.T. Reg. di Genova ha deciso che è illegittimo l'avviso di rettifica della categoria catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di aggiornamento della distribuzione degli spazi interni da parte del contribuente, tramite procedura DOCFA, se l'Ufficio, non avendo effettuato alcun sopralluogo, si limita ad eseguire una valutazione comparativa sulla base delle caratteristiche delle abitazioni similari, senza, però, confutare le contrapposte stime del contribuente, sorrette da apposita perizia tecnica di parte.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, deve rendere noti i motivi tecnici e le valutazioni effettuate che determinano il classamento catastale e non limitarsi a considerare l'accatastamento delle altre unità abitative collocate nello stesso stabile.
Per la rettifica della rendita proposta con la DOCFA, inoltre, l'Ufficio deve procedere a un sopralluogo e tenere conto delle variabili quali l'ubicazione dell'immobile, lo stato di fatto dell'immobile, il livello di conservazione, i materiali di pregio o meno che sono stati usati. Se tali valutazioni non appaiono nell'atto di accertamento, quest'ultimo manca di motivazione in quanto non offre l'indicazione dei fatti specifici che hanno determinato l'aumento della rendita catastale.
Fonte: C.T. Reg. Genova 25.5.2016 n. 747/5/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2016 - "Rettifica della categoria catastale solo se motivata e con sopralluogo" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego