Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/04/2018 Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento S.M.Perego
16/04/2018 Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
12/04/2018 Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni S.M.Perego
12/04/2018 INPS Parte l’accertamento in vita dei pensionati residenti all’estero S.M.Perego
12/04/2018 Il comportamento concludente rileva anche in assenza di comunicazioni di opzione S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
11/04/2018 Disponibili le disposizioni attuative in materia di Gruppo IVA S.M.Perego
11/04/2018 In arrivo i questionari sull’omesso quadro RW S.M.Perego
10/04/2018 On line un glossario di attività edilizia libera S.M.Perego
10/04/2018 Distribuita gratuitamente da Assosoftware la lettura dei file XLM S.M.Perego

Records 341 to 350 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa   Data : 09/09/2016
Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa
Osta al sistema di neutralità dell'IVA l'automatico disconoscimento del credito d'imposta riportato a nuovo ma derivante da una dichiarazione considerata omessa. Pertanto, la detrazione, anche in tal caso, può essere esercitata al massimo entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sempre che si tratti di credito esistente, risultante dai registri IVA e dalle liquidazioni periodiche, nonchè relativo ad operazioni inerenti all'attività d'impresa (Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757).
La conclusione esposta, peraltro, è coerente con la prassi dell'Agenzia delle Entrate (vedasi le circ. 6.8.2012 n. 34 e 25.6.2013 n. 21), ove è stato specificato che gli uffici possono riconoscere, in sede di mediazione, conciliazione giudiziale oppure nel contraddittorio successivo all'avviso bonario, il credito IVA esistente e riportato a nuovo derivante da dichiarazione omessa. Se così è, lo stesso riconoscimento ben può avvenire ad opera del giudice tributario, e il contribuente può, con ogni mezzo, opporsi alla pretesa nel ricorso contro il ruolo.
Non è quindi condivisibile, in quanto di fatto rievocativa del solve et repete, la tesi erariale, secondo cui, in assenza di accordo tra le parti, il contribuente avrebbe dovuto onorare l'importo intimato con la cartella di pagamento (in sostanza riversando il credito indebitamente utilizzato in compensazione) per poi, immediatamente dopo, chiederne il rimborso ex art. 21 del DLgs. 546/92.
Fonte: Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Detrazione dell’IVA possibile anche con dichiarazione omessa" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego