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Data Titolo Sezione Autore
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego
28/03/2019 Esterometro esteso anche ai soggetti privati privi di partita IVA S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
26/03/2019 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino S.M.Perego
26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
21/03/2019 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza S.M.Perego
21/03/2019 Nessuna copertura per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2019 S.M.Perego

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Titolo: Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa”   Data : 12/09/2016
Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa”
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza 4512/46/16, ha chiarito che l'agevolazione prima casa non spetta a chi, pur essendosi impegnato, nell'atto di acquisto, a trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato entro 18 mesi dall'atto, non l'abbia fatto, a nulla rilevando che, nel frattempo, egli abbia trasferito in quel Comune la propria attività lavorativa.
Infatti, la Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in relazione al Comune in cui si trova l'immobile acquistato, pone due diverse condizioni (tra il resto) alternative:
- il trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito, se essa non vi era già stabilita al momento dell'atto;
- lo svolgimento della propria attività nel Comune, al momento dell'atto.
Pertanto - spiega la Corte - lo svolgimento dell'attività nel Comune rileva solo se sussistente al momento dell'atto, mentre a nulla serve trasferirvela entro 18 mesi.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego