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23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
23/05/2019 Innalzato il valore per le fatture elettroniche semplificate S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego

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Titolo: Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche   Data : 13/09/2016
Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche
La C.T. Reg. Bari, sez. Foggia, nella sentenza 5.7.2016 n. 1760/25/16, ha deciso che le centrali eoliche devono essere accatastate nella categoria D/1 (e non E/3 come sostenuto dalla società).
I giudici hanno infatti affermato che l'impianto di produzione di energia elettrica a sfruttamento eolico non può ritenersi opera di pubblica utilità, in quanto "ciò che possiede tale peculiare connotato è invece la rete di trasporto dell'energia elettrica dagli impianti di produzione agli snodi distributivi e di qui ai fruitori cui essa viene somministrata, la quale è appannaggio del soggetto gestore e di quello preposto alla sua commercializzazione".
Di conseguenza, le centrali eoliche sono assoggettate ad ICI al pari di tutti gli immobili accatastati nel gruppo D.
Le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, cioè le torri, inoltre, per le loro caratteristiche tipologico-costruttive (solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo) devono essere considerate delle "costruzioni" e come tali devono essere incluse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
Pertanto anche le centrali eoliche scontano IMU e TASI.
Fonte: C.T. Reg. Bari, sez. Foggia, 5.7.2016 n. 1760/25/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2016 - "Le torri delle centrali eoliche aumentano la rendita" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego