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11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata   Data : 16/09/2016
La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata
Con il provv. del 15.9.2016 n. 142369 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.
Con il DM 1.9.2016, infatti, sono obbligati a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dall'1.1.2016, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (ex art. 15 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR):
- le c.d. "parafarmacie";
- gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Ai fini dell'invio e dell'utilizzo dei nuovi dati, per quanto riguarda le spese sanitarie, il citato provvedimento individua le seguenti tipologie di spesa:
- prestazioni sanitarie erogate dai suddetti soggetti;
- spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle parafarmacie (es. ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna);
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: acquisto o affitto di protesi (che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE) e assistenza integrativa;
- altre spese sanitarie.
Le spese veterinarie da comunicare sono, invece, quelle riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, vale a dire le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le spese sostenute per animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o utilizzati per attività illecite.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325 - DM 1.9.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze – www.essepigroup.it Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate – S.M. Perego - Provvedimento Agenzia Entrate 15.9.2016 n. 142369 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2016 - "Precompilata, definito l’utilizzo dei nuovi dati sugli oneri detraibili" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego