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11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego
10/04/2017 Una nuova Circolare su iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 Le modifiche dell’ACE nel quadro RS del Redditi 2017 SP S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva S.M.Perego
10/04/2017 Contratti di locazione transitori solo a canone concordato S.M.Perego

Records 661 to 670 of 2397
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Titolo: Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW   Data : 26/09/2016
Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW
Durante la videoconferenza del 21.1.2014 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli investimenti e le attività di natura finanziaria, da indicare nel quadro RW, sono quelli collocati all'estero, che sono suscettibili di produrre un reddito imponibile in Italia.
Pertanto, con riferimento al mobilio, esso va indicato nel quadro RW del modello UNICO 2016 nel caso in cui si tratti di un "investimento", ossia di un bene di considerevole valore economico, tale da poterlo equiparare a un'opera d'arte e in quanto tale suscettibile, anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell'art. 67 del TUIR (per effetto, ad esempio, del suo noleggio per l'allestimento di un'esposizione d'arte).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Mobilio e oggetti di antiquariato in RW" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego