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24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego

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Titolo: La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015   Data : 27/09/2016
La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015
La circ. Agenzia delle Entrate 26.9.2016 n. 39 ha fornito chiarimenti in merito al regime dei costi black list di cui all'art. 110 co. 10 e ss. del TUIR, il quale interessa ancora il periodo di imposta 2015 (UNICO 2016). Dal 2016, invece, il regime è abrogato per effetto delle modifiche apportate dalla L. 208/2015.
Si ricorda che, per il periodo di imposta 2015, in seguito alle novità introdotte dal DLgs. 147/2015, i suddetti costi sono deducibili integralmente se entro il valore normale e, per l'eccedenza, a fronte della prova che l'operazione corrisponda ad un effettivo interesse economico ed abbia avuto concreta esecuzione. In entrambi i casi, resta fermo l'obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi.
Per ciò che concerne il regime sanzionatorio, l'Agenzia delle Entrate specifica che l'abrogazione delle norme contenute nell'art. 110 co. da 10 a 12-bis del TUIR, con conseguente venir meno dell'obbligo di separata indicazione in dichiarazione, ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, quindi dal 2016 (art. 1 co. 144 della L. 208/2015). In tal caso, si realizza una deroga al favor rei ammessa dall'art. 3 del DLgs. 472/97 ("salvo diversa disposizione di legge"), quindi, come altresì sancito dalla Cass. n. 6651/2016, le sanzioni restano irrogabili per il pregresso.
Con riferimento alle modifiche apportate al DM 23.1.2002, dal DM 27.4.2015 e dal DM 18.11.2015, viene precisato che, relativamente alla decorrenza, la disciplina di cui all'art. 110 co. 10 del TUIR "continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l'entrata in vigore del relativo decreto". Ne risulta, ad esempio, che devono essere indicati in UNICO 2016 i costi derivanti da operazioni con Malesia, Filippine e Singapore sostenuti entro il 10.5.2015 e quelli derivanti da operazioni con controparti residenti in Hong Kong se sostenuti entro il 29.11.2015.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.9.2016 n. 39 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2016 - "Costi black list da indicare se sostenuti entro il 10 maggio 2015" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego