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10/05/2017 Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese S.M.Perego
10/05/2017 Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017 S.M.Perego
10/05/2017 Il c.d. “Bonus Renzi” obbliga tutti alla trasmissione telematica dei modelli F24 S.M.Perego
10/05/2017 Disponibile sul sito dell’Agenzia l’applicazione web per il calcolo delle sanzioni per la voluntary disclosure-bis S.M.Perego
10/05/2017 Anche i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
09/05/2017 Dall’Agenzia parte la proposta di cedolare secca anche per i B&B S.M.Perego
09/05/2017 Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro S.M.Perego
09/05/2017 La Cassazione stabilisce l’esclusione dalle imposte dei Trust S.M.Perego
08/05/2017 INPS – Assegni familiari anche nelle unioni civili S.M.Perego

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Titolo: Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher   Data : 27/09/2016
Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher
Tra le novità di maggior rilievo previste dal decreto correttivo del Jobs act (L. 183/2014), approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 23.9.2016, trova posto un'importante modifica alla disciplina del lavoro accessorio, che si concretizza in un sensibile irrigidimento della procedura di comunicazione prevista per il committente, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 81/2015.
Con tale provvedimento, infatti, si dispone l'introduzione di un meccanismo finalizzato a garantire la piena tracciabilità dei voucher (c.d. buoni lavoro) utilizzati per pagare la prestazione lavorativa.
In particolare, nel tentativo di limitarne un utilizzo elusivo (che consiste principalmente nell'acquistare i voucher ma usarli solo in caso di controlli oppure di impiegare i lavoratori per più tempo rispetto a quello dichiarato), la nuova disposizione stabilisce che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Nella previgente disposizione, invece, si stabiliva in modo più "elastico" che nella comunicazione venissero indicati i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
Invece, per quanto concerne i committenti imprenditori agricoli, la medesima disposizione correttiva introduce l'obbligo di comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2016 - "Definita la nuova procedura di comunicazione del lavoro accessorio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego