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12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
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09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
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Titolo: Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo   Data : 29/09/2016
Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo
La Corte di Cassazione - con sentenza n. 40314 del 28.9.2016 - interviene sul termine per il pagamento del debito tributario ai fini della operatività della nuova causa di non punibilità di cui all'art. 13 del DLgs. 74/2000.
Nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del DLgs. 158/2015 (22.10.2015), deve ritenersi che l'imputato sia nella medesima situazione giuridica che fonda, allorquando non vi sia ancora stata l'apertura del dibattimento, l'efficacia estintiva prevista dalla nuova causa di non punibilità.
Ciò significa che la più favorevole disciplina – allorché introdotta in pendenza del procedimento, e in un momento in cui il termine previsto era stato già superato – debba essere applicata a tutti gli imputati che abbiano provveduto al pagamento integrale del debito tributario.
Viceversa, si registrerebbe una disparità di trattamento in relazione a situazioni uguali in ordine alla quale sarebbe prospettabile una questione di illegittimità costituzionale.
Fonte: Cass. pen. 28.9.2016 n. 40314 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Causa di non punibilità “senza termine” per i procedimenti in corso" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego