| I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti
Con la ris. n. 86 del 30.9.2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i gestori dei parchi divertimenti che emettono titoli di accesso c.d. "open", ossia a data libera, possono annullare i titoli invenduti entro il quinto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno in cui è consentito l'accesso al parco, alla fine della stagione di apertura (cfr. art. 7 co. 1 del DM 13.7.2000).
Infatti, poiché i titoli di accesso "open" danno diritto ad un singolo accesso, in un giorno a scelta del possessore e in un determinato arco temporale, essi si distinguono dagli abbonamenti a data libera, che consentono, invece, l'accesso a una pluralità di eventi.
Pertanto, non possono estendersi ai titoli di accesso "open" i chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 276/2007 in materia di termini di annullamento, ancorché questi ultimi titoli possano essere assimilati agli abbonamenti a data libera sotto alcuni aspetti (per esempio, sotto il profilo del momento impositivo e degli obblighi di certificazione).
L'Agenzia chiarisce, inoltre, che, qualora il termine di annullamento prescritto non sia rispettato, i gestori dei parchi sono tenuti al versamento dell'IVA anche in relazione ai titoli "open" invenduti.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 30.9.2016 n. 86 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2016 - "Per annullare i titoli di accesso “a data libera” si guarda alla fine della stagione" - Cosentino |