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16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

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Titolo: Non č sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera   Data : 03/10/2016
Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera
Secondo la sentenza Cass. 30.9.2016 n. 19484, l'adesione allo scudo fiscale non rappresenta un presupposto sufficiente per stabilire la residenza fittizia del contribuente all'estero.
I giudici rilevano che l'aver inteso regolarizzare le attività estere mediante lo scudo fiscale non determina "per ciò solo, in assenza di una chiara previsione (o di specifica dichiarazione), l'effetto dell'acquisizione, da parte del dichiarante, della residenza in Italia, né quello di privarlo, per una sorta di implicita rinuncia, del diritto alla prova contraria, convertendo la presunzione in certezza; e ciò neppure a voler considerare l'istituto accessibile ai soli residenti, in quanto, in generale, il possesso di un requisito di ammissione si accerta in base alla normativa che lo regola e non in virtù della presentazione della domanda che lo esige".
Al riguardo, si osserva che i criteri per la determinazione della residenza nel territorio dello Stato sono indicati all'art. 2 del TUIR, il quale individua, a tal fine, tre presupposti tra loro alternativi:
- il primo, di carattere formale, rappresenta l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta;
- gli altri due, di tipo sostanziale, costituiti dal domicilio o dalla residenza nello Stato ai sensi del codice civile.
Il successivo co. 2-bis dell'art. 2 del TUIR, poi, si applica in caso di residenza in quei Paesi che si considerano a fiscalità privilegiata e stabilisce che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in detti Stati o territori.
La pronuncia in esame stabilisce un principio che potrebbe essere utilizzato in sede di contradditorio da parte dei contribuente che hanno aderito alla voluntary disclosure.
Al riguardo, infatti, la circ. Agenzia delle Entrate 13.3.2015 n. 10 ha sostenuto che: "la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria internazionale, nel confermare la suddetta presunzione [ossia, quella dell'art. 2 co. 2-bis del TUIR, ndr], consente di considerare l'istanza quale riaffermazione dello status di residente in Italia per i periodi d'imposta interessati dalla procedura".
Tuttavia, tale impostazione non risulterebbe coerente con quanto affermato dalla sentenza in commento.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.3.2015 n. 10 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2016 - "Con lo scudo fiscale non si prende residenza in Italia" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego