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26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
26/05/2016 Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede S.M.Perego
26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego
24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: La presentazione del modello EAS non ha scadenza   Data : 04/10/2016
La presentazione del modello EAS non ha scadenza
L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617, con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall'inizio dell'attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell'ente associativo, ha affermato che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.
La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l'associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.
L'Agenzia evidenzia, inoltre, che è consentita la remissione in bonis ex art. 2 del DL 16/2012 al fine di fruire del regime agevolativo fin dalla data di costituzione dell'ente.
Fonte: Interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2016 - "Termine di presentazione del modello EAS non perentorio" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego