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02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
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01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
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Titolo: La presentazione del modello EAS non ha scadenza   Data : 04/10/2016
La presentazione del modello EAS non ha scadenza
L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617, con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall'inizio dell'attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell'ente associativo, ha affermato che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.
La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l'associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.
L'Agenzia evidenzia, inoltre, che è consentita la remissione in bonis ex art. 2 del DL 16/2012 al fine di fruire del regime agevolativo fin dalla data di costituzione dell'ente.
Fonte: Interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2016 - "Termine di presentazione del modello EAS non perentorio" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego