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09/09/2019 Controlli incrociati tra INPS e ISA sul personale dipendente S.M.Perego
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06/09/2019 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità S.M.Perego
09/08/2019 Accertamento Certo se si omettono gli ISA S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego

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Titolo: La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA   Data : 07/10/2016
La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA
La Cassazione, con sentenza 15.4.2016 n. 7504, ha riconosciuto il beneficio della non imponibilità IVA per la costruzione di un fabbricato strumentale nei confronti di un soggetto in possesso dello status di "esportatore abituale".
Si applica la disciplina di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, la quale prevede il regime di non imponibilità per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ad esclusione della cessione di fabbricati e aree fabbricabili, operate nei confronti di esportatori abituali (previa dichiarazione di intento).
In sostanza, ancorché l'operazione riguardi un bene immobile (che non può costituire oggetto di esportazione), la detassazione è comunque efficace, essendo preclusa per le sole cessioni di fabbricati e non anche per le relative "prestazioni di servizi".
La pronuncia è difforme da quanto indicato nella C.M. 10.6.98 n. 145, ivi affermandosi "il divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing", in ragione dell'equivalenza all'acquisizione del bene mediante compravendita.
Fonte: Cass. 15.4.2016 n. 7504 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2016 - "Dichiarazione d’intento anche per i servizi su beni immobili" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego