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28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego

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Titolo: La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele   Data : 11/10/2016
La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 42744 del 10.10.2016, si pronuncia su un caso che implica la disciplina sopravvenuta del reato di dichiarazione infedele, applicabile retroattivamente anche ai processi in corso in virtù del principio del “favor rei”.
Il DLgs. 158/2015 ha, infatti, innalzato le soglie di punibilità previste dall'art. 4 del DLgs. 74/2000, tra l'altro, innalzando anche la soglia massima superata la quale è possibile prescindere dall’accertamento della incidenza percentuale dell'importo sottratto al calcolo della tassazione, rispetto all'intero coacervo degli elementi positivi realizzati nel corso dell'anno di imposta (pari al 10 percento).
Oggi, nelle ipotesi in cui non venga raggiunta la somma di 3.000.000 di euro - come nel caso di specie - per ordinare il sequestro preventivo del profitto del reato tributario sarà necessario addurre degli elementi, almeno indiziari, del superamento dell'altra soglia prevista del 10 percento.
Riguardando il caso concreto un'attività di organizzazione di manifestazioni sportive, il calcolo di tale percentuale potrà basarsi anche sul controvalore nominale "normale" dei biglietti omaggio, detratta la quota esente del 5% di essi, secondo la previsione di cui alla normativa di settore.
Fonte: Cass. pen. 10.10.2016 n. 42744 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "Biglietti gratis rilevanti nel calcolo della soglia per dichiarazione infedele" - Artusi
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego