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29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi   Data : 11/10/2016
 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi
Con la nota n. 84724 pubblicata ieri, 10.10.2016, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito ai regimi speciali previsti dal nuovo Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), integrando le istruzioni fornite nella precedente circ. 19.4.2016 n. 8/D.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, a partire dall’1.5.2016, le operazioni effettuate in regime di trasformazione sotto controllo doganale devono essere gestite come operazioni di perfezionamento attivo, appurando il regime con l’importazione definitiva dei prodotti compensatori.
La riscossione dell’imposta gravante su dette operazioni comporta, dunque, la sospensione del dazio e dell’IVA all’atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganali all’atto dell’importazione definitiva.
Inoltre, in relazione a tale procedura, non è più possibile usufruire dell’esenzione o riduzione daziaria precedentemente ammessa dall’art. 136 del Reg. CE 2913/92 (CDC), dovendosi applicare, invece, l’aliquota daziaria prevista dalla tariffa doganale.
Riguardo al perfezionamento passivo, è stato chiarito che il titolare della relativa autorizzazione, prevista dall’art. 259 del Reg. 952/2013 non deve essere necessariamente chi organizza le lavorazioni svolte al di fuori dell’Unione.
Infine, l’Agenzia riepiloga, in forma tabellare, il nuovo assetto delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali.
Fonte: Nota Agenzia Dogane 10.10.2016 n. 84724 - Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Comunicato Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "IVA “sospesa” nella trasformazione sotto controllo doganale" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego