Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/05/2011 Proroga versamenti news S.M.Perego
20/05/2011 La detraibilità dei dispositivi medici - il nostro articolo per ItaliaOggi news S.M.Perego
27/05/2011 Cedolare secca - Codici tributo news S.M.Perego
17/09/2011 Aliquota IVA 21% news S.M.Perego
22/09/2011 Proroga della Comunicazione telematica Operazioni rilevanti news S.M.Perego
17/11/2011 Società di comodo news S.M.Perego
17/11/2011 Nuovo redditometro news S.M.Perego
17/11/2011 Contributi gestione separata news S.M.Perego
24/11/2011 Acconto cedolare secca news S.M.Perego
24/11/2011 Legge di stabilità 2012 news S.M.Perego

Records 111 to 120 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi   Data : 12/10/2016
Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.10.2016 n. 20327, ha confermato che il regime di responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi tra committente e appaltatore negli appalti di servizi non si applica alle Pubbliche Amministrazioni. E ciò vale anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore del DL 76/2013, che ha reso esplicito tale principio.
Con riferimento a tale periodo, infatti, discostandosi dalla presa di posizione della prassi amministrativa - che da sempre ha sostenuto l'esclusione delle P.A. facendo leva sull'art. 1 co. 2 del DLgs. 276/2003 (il quale, in generale, esclude che tale DLgs. possa trovare applicazione "per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale") - la giurisprudenza di merito, in numerose sentenze (tra cui quella pronunciata dal Tribunale di Torino nel primo grado della vicenda poi decisa con la sentenza 20327/2016), continua ad esprimersi in senso opposto.
Secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, invece, la norma del citato DL non ha carattere retroattivo o interpretativo, ma neanche carattere innovativo rispetto alle regole precedenti, limitandosi a formulare in maniera più chiara una regola che già esisteva.
Fonte: Cass. sentenza n. 20327 del 10.10.2016 - Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego