Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/06/2009 Novità Entratel news S.M.Perego
30/06/2009 Nostro articolo su ItaliaOggi del 2 luglio 2009 news S.M.Perego
02/07/2009 Rateizzabile l'IVA dovuta per adeguamento agli Studi di Settore news Stefano M. Perego
03/07/2009 Compensazioni IVA - Comunicato Stampa news S.M.Perego
17/07/2009 Rimborsi IRPEF news S.M.Perego
17/07/2009 Detrazione 20% su acquisti beni mobili news S.M.Perego
30/07/2009 Proroga versamenti di agosto news S.M.Perego
04/08/2009 Comunicazione Unica CCIAA news S.M.Perego
05/08/2009 Scudo fiscale ter news S.M.Perego
03/09/2009 Nuovo modello di adesione ai verbali di constatazione e inviti al contradditorio news S.M.Perego

Records 51 to 60 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi   Data : 12/10/2016
Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.10.2016 n. 20327, ha confermato che il regime di responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi tra committente e appaltatore negli appalti di servizi non si applica alle Pubbliche Amministrazioni. E ciò vale anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore del DL 76/2013, che ha reso esplicito tale principio.
Con riferimento a tale periodo, infatti, discostandosi dalla presa di posizione della prassi amministrativa - che da sempre ha sostenuto l'esclusione delle P.A. facendo leva sull'art. 1 co. 2 del DLgs. 276/2003 (il quale, in generale, esclude che tale DLgs. possa trovare applicazione "per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale") - la giurisprudenza di merito, in numerose sentenze (tra cui quella pronunciata dal Tribunale di Torino nel primo grado della vicenda poi decisa con la sentenza 20327/2016), continua ad esprimersi in senso opposto.
Secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, invece, la norma del citato DL non ha carattere retroattivo o interpretativo, ma neanche carattere innovativo rispetto alle regole precedenti, limitandosi a formulare in maniera più chiara una regola che già esisteva.
Fonte: Cass. sentenza n. 20327 del 10.10.2016 - Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego