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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali   Data : 12/10/2016
INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali
Con la circ. 11.10.2016 n. 36, l'INAIL ha reso noto che anche per la seconda metà del 2016 rimangono invariati i valori delle retribuzioni convenzionali, utili per calcolare il premio assicurativo di molte categorie di lavoratori assicurati che non possono contare su una retribuzione effettiva costituita dalla somma delle retribuzioni lorde maturate.
Vengono dunque confermati il minimale e massimale annuale di rendita nelle misure rispettivamente di 16.195,20 e di 30.076,80 euro, così come previsto dal DM 29.7.2016.
Sul punto, si ricorda che il provvedimento interessa i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, i familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c., i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/94, i lavoratori dell'area dirigenziale senza e con contratto part-time, i lavoratori parasubordinati, i prestatori occasionali e gli sportivi professionisti dipendenti.
Inoltre, la circ. in argomento definisce anche l'entità delle retribuzioni di ragguaglio, pari dal luglio scorso a livello mensile a 1.349,60 euro e applicabile se non ci sono retribuzioni fisse o accertabili.
Fonte: Circ. INAIL 11.10.2016 n. 36 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego