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Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego

Records 1681 to 1690 of 2397
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Titolo: Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP   Data : 13/10/2016
Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP
Con l'ordinanza 12.10.2016 n. 20610, la Corte di Cassazione ha affermato che la disponibilità da parte di un medico (nel caso specifico, specialista in oftalmologia) di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell'autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche se consistenti, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti. Tale impostazione appare maggiormente condivisibile rispetto a quella che vede, nell'elevato valore delle attrezzature utilizzate, tout court un indice di autonoma organizzazione (cfr. Cass. 21989/2014 e 5320/2012).
Sempre nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno sostenuto che non è sufficiente, per integrare il presupposto oggettivo dell'IRAP, il pagamento, da parte del contribuente, di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20610 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "IRAP non dovuta con beni strumentali costosi ma indispensabili" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego