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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilitŕ fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
31/05/2019 Non č ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/06/2019 Novitŕ dall’INPS sul "bonus bebč" S.M.Perego
10/06/2019 Nuovo portale per il processo tributario telematico S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Parte la richiesta dei dati utili all’applicazione ISA S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
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Titolo: Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO   Data : 14/10/2016
Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO
In ambito doganale, nelle ipotesi in cui sussistono dubbi circa la classificazione tariffaria o l’origine delle merci, allo scopo di evitare errori, il Reg. UE 952/2013 consente agli operatori economici di richiedere alle autorità competenti di adottare decisioni relative a:
- informazioni tariffarie vincolanti (ITV), che riguardano soltanto merci che presentano caratteristiche simili;
- informazioni vincolanti in materia di origine (IVO), che possono riguardare un solo tipo di merci e di circostanze.
Le relative istanze devono essere presentate all’autorità doganale competente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o nello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.
Fino all’1.3.2017, la domanda ITV in formato elettronico può essere presentata mediante l’utilizzo del modello di cui all’Allegato 2 al Reg. UE 341/2016; successivamente, e fino all’1.10.2018, dovrà essere utilizzato il modello di cui all’Allegato 4 del medesimo regolamento.
Si ricorda che le decisioni rilasciate dopo l’1.5.2016 esplicano la loro validità per un periodo di tre anni, mentre quelle rilasciate prima di tale data mantengono la validità per il periodo previsto dalle disposizioni previgenti.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "In Dogana informazioni tariffarie vincolanti anche per il destinatario" - D'Alfonso
Sezione:   Autore : S.M.Perego