| Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09750, fornita in occasione del question time del 13.10.2016 tenutosi in Commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell’Economia, sentita l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che le cessioni di beni effettuate nei duty free shop nei confronti di viaggiatori in transito verso Paesi extra-Ue non possono essere considerate cessioni all’esportazione ex art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto non soddisfano il requisito del trasporto (o spedizione) della merce fuori dal territorio doganale a cura o a nome del cedente.
Né possono essere ricondotte alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 co. 1 lett. b) del medesimo decreto (per le quali il trasporto è curato dal cessionario non residente), essendo espressamente escluse dalla norma.
Pertanto, conformemente all'approccio interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 25.9.2013 nn. 21986 e 21988), dette cessioni non assumono rilevanza ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, né ai fini della costituzione del plafond.
Si osserva, inoltre, che le stesse operazioni non possono essere conteggiate neppure tra le operazioni non imponibili che, ai sensi dell’art. 30 co. 3 lett. b) del DPR 633/72, danno diritto a chiedere il rimborso annuale o trimestrale del credito IVA.
Fonte: Interrogazione parlamentare 13.10.2016 n. 5-09750 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2016 - "Fuori dal plafond le cessioni nei duty free shop" - La Grutta |