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Data Titolo Sezione Autore
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
25/02/2016 IFEL interviene sulla riduzione IMU al 50% S.M.Perego
25/02/2016 Le migliorie su beni di terzi scontano il maxi ammortamento S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento   Data : 17/10/2016
Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 12.10.2016 n. 42, conferma che il ravvedimento operoso può avvenire in più momenti, potendosi anche perfezionare un ravvedimento parziale.
Diversa è la situazione in cui il contribuente versa le sole imposte, riservandosi poi di corrispondere sanzioni ridotte e interessi legali.
Occorre in tal caso versare gli interessi legali sino a quando le imposte sono state pagate e le sanzioni ridotte, la cui riduzione dipende dal tempo in cui avviene il ravvedimento (pertanto bisogna valutare il momento in cui sono pagate le sanzioni e gli interessi, e non le imposte, versate prima).
Qualora, però, sopravvenga un atto ostativo al ravvedimento (accertamento, avviso bonario), questo sarebbe ormai precluso, e le sanzioni potranno essere contestate nella misura piena.
Ad avviso degli Autori, dovrebbe rimanere ferma la possibilità di inviare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di correzione del modello F24 o F23, ove, per errore, il contribuente abbia indicato il solo codice tributo dell'imposta.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.10.2016 - "Via libera al ravvedimento se si paga la sola sanzione dopo l’imposta" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego