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21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
21/04/2017 La Suprema Corte interviene nel rapporto tra amministratori e società S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
19/04/2017 Sempre meno tempo per intermediari e CAF per compilare i 730 S.M.Perego
19/04/2017 On line i soggetti beneficiari del cinque per mille relativi al 2015 S.M.Perego
19/04/2017 In G.U. il DPCM sul c.d. “Bonus Asilo Nido” S.M.Perego

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Titolo: Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento   Data : 17/10/2016
Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 12.10.2016 n. 42, conferma che il ravvedimento operoso può avvenire in più momenti, potendosi anche perfezionare un ravvedimento parziale.
Diversa è la situazione in cui il contribuente versa le sole imposte, riservandosi poi di corrispondere sanzioni ridotte e interessi legali.
Occorre in tal caso versare gli interessi legali sino a quando le imposte sono state pagate e le sanzioni ridotte, la cui riduzione dipende dal tempo in cui avviene il ravvedimento (pertanto bisogna valutare il momento in cui sono pagate le sanzioni e gli interessi, e non le imposte, versate prima).
Qualora, però, sopravvenga un atto ostativo al ravvedimento (accertamento, avviso bonario), questo sarebbe ormai precluso, e le sanzioni potranno essere contestate nella misura piena.
Ad avviso degli Autori, dovrebbe rimanere ferma la possibilità di inviare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di correzione del modello F24 o F23, ove, per errore, il contribuente abbia indicato il solo codice tributo dell'imposta.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.10.2016 - "Via libera al ravvedimento se si paga la sola sanzione dopo l’imposta" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego