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Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
28/12/2016 Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP S.M.Perego
27/12/2016 Nuova soglia per la determinazione del reddito in regime forfetario per le associazioni sportive S.M.Perego
27/12/2016 Alberghi e ristoranti stagionali – Nessuna agevolazione su TARSU e TARI S.M.Perego
27/12/2016 On-line le bozze del modello IVA 2017 e relative istruzioni S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
23/12/2016 Pubblicato il nuovo modello di dichiarazione di intento S.M.Perego

Records 881 to 890 of 2397
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Titolo: Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento   Data : 17/10/2016
Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 12.10.2016 n. 42, conferma che il ravvedimento operoso può avvenire in più momenti, potendosi anche perfezionare un ravvedimento parziale.
Diversa è la situazione in cui il contribuente versa le sole imposte, riservandosi poi di corrispondere sanzioni ridotte e interessi legali.
Occorre in tal caso versare gli interessi legali sino a quando le imposte sono state pagate e le sanzioni ridotte, la cui riduzione dipende dal tempo in cui avviene il ravvedimento (pertanto bisogna valutare il momento in cui sono pagate le sanzioni e gli interessi, e non le imposte, versate prima).
Qualora, però, sopravvenga un atto ostativo al ravvedimento (accertamento, avviso bonario), questo sarebbe ormai precluso, e le sanzioni potranno essere contestate nella misura piena.
Ad avviso degli Autori, dovrebbe rimanere ferma la possibilità di inviare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di correzione del modello F24 o F23, ove, per errore, il contribuente abbia indicato il solo codice tributo dell'imposta.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.10.2016 - "Via libera al ravvedimento se si paga la sola sanzione dopo l’imposta" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego