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30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
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29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
29/09/2016 I rimborsi spese per car sharing sono esclusi dal reddito S.M.Perego
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28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego

Records 1121 to 1130 of 2397
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Titolo: Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D”   Data : 24/10/2016
Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D”
La Corte di Cassazione ha affermato che le piattaforme petrolifere devono essere classificate nel gruppo catastale "D" in quanto presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare.
In relazione alla base imponibile, la Corte chiarisce che il co. 3 dell'art. 5 del DLgs. 504/92 indica i criteri per la quantificazione della base imponibile per i fabbricati non iscritti in Catasto, prevedendo che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili. La base imponibile ICI delle piattaforme, classificabili nel gruppo D, quindi, è costituita dal valore di bilancio, non essendo corretta la stima degli immobili commisurata dal Comune al valore accertato mediante stima diretta.
Fonte: Cass. 30.9.2016 n. 19510 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2016 - "Assoggettate a ICI le piattaforme petrolifere" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego