Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/06/2015 Decadenza dall’agevolazione “Prima Casa” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
15/06/2015 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DEI VERSAMENTI - SANZIONI APPLICABILI S.M.Perego
15/06/2015 Registrazione contratti di locazione S.M.Perego
18/06/2015 Con il c.d. S.M.Perego
18/06/2015 Spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a strutture sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
19/06/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego
24/06/2015 IRAP - Novità dello schema di DLgs all'esame del Consiglio dei Ministri S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 DURC - Nuovo sistema di gestione - messaggio INPS 4277/2015 S.M.Perego

Records 281 to 290 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale   Data : 25/10/2016
L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale
L’INPS, con il messaggio 24.10.2016 n. 4269, fornisce indicazioni circa l’esenzione dell’obbligo di versamento del contributo previsto dall’art. 2 co. 31 della L. 92/2012 sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. “ticket licenziamento”), nei casi di:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto con continuità occupazionale;
- interruzione di rapporti di lavoro per chiusura del cantiere nell’ambito edile;
- sostituzione del soggetto gestore degli impianti di distribuzione del gas.
Con riferimento alle fattispecie di cui ai primi due punti, l’esonero dal pagamento del ticket, espressamente previsto dalla L. 92/2012 (art. 2 co. 34) per il periodo 2013 - 2015:
- è stato prorogato all’anno 2016 dall’art. 2-quater del DL 210/2015 (conv. L. 21/2016, in vigore dal 27.2.2016);
- secondo quanto precisa l’INPS, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nel periodo 1.1.2016 - 26.2.2016.
Circa le ipotesi di cui all’ultimo punto, il Ministero del Lavoro, nell’interpello 12/2015, ha confermato l’esclusione dal versamento del contributo sulla base del rilievo che, nelle stesse, verificandosi un passaggio diretto del personale da un gestore all’altro, non si verifica disoccupazione.
Ciò posto, l’Istituto detta le istruzioni per l’esposizione delle fattispecie in questione nel flusso UniEmens, anche ai fini del recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dall’1.1.2016 alla data di pubblicazione del messaggio in commento.
Fonte: Messaggio INPS 24.10.2016 n. 4269 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego