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24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
27/03/2017 I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento   Data : 25/10/2016
Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento
Il DL 22.10.2016 n. 193 ha riformato interamente l'art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98 (modifiche simili sono presenti nell'art. 8 del DPR 322/98, sull'IVA), prevedendo che:
- la dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto d'imposta può essere emendata entro i termini di decadenza dal potere di accertamento per correggere errori ed omissioni comprese le irregolarità che danno luogo a variazioni, a favore o a sfavore del contribuente, dell'imposta, dei crediti d'imposta o della base imponibile;
- se l'integrativa a favore del contribuente è presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell'anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione, per "eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".
Dunque, sembra evidente, in primo luogo, che l'integrativa è ammessa anche quando non determina, in maniera netta, un'emenda a sfavore o a favore del contribuente (si pensi all'omissione del quadro relativo all'ACE, o al quadro RU), in secondo luogo, che non sussiste più alcun limite temporale per la compensazione del credito che deriva dall'integrativa.
Fonte: DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 - "Dichiarazioni integrative con compensazione “allungata”" - Cissello - Negro
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego