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13/10/2015 Nuove dilazioni per i ruoli S.M.Perego
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio è soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego

Records 411 to 420 of 2397
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Titolo: Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento   Data : 25/10/2016
Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento
Il DL 22.10.2016 n. 193 ha riformato interamente l'art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98 (modifiche simili sono presenti nell'art. 8 del DPR 322/98, sull'IVA), prevedendo che:
- la dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto d'imposta può essere emendata entro i termini di decadenza dal potere di accertamento per correggere errori ed omissioni comprese le irregolarità che danno luogo a variazioni, a favore o a sfavore del contribuente, dell'imposta, dei crediti d'imposta o della base imponibile;
- se l'integrativa a favore del contribuente è presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell'anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione, per "eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".
Dunque, sembra evidente, in primo luogo, che l'integrativa è ammessa anche quando non determina, in maniera netta, un'emenda a sfavore o a favore del contribuente (si pensi all'omissione del quadro relativo all'ACE, o al quadro RU), in secondo luogo, che non sussiste più alcun limite temporale per la compensazione del credito che deriva dall'integrativa.
Fonte: DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 - "Dichiarazioni integrative con compensazione “allungata”" - Cissello - Negro
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego