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02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
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01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
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01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
30/11/2016 Scadono oggi gli acconti delle imposte – Seconda o unica rata S.M.Perego
30/11/2016 Ulteriormente aggiornate le specifiche tecniche dei distributori automatici S.M.Perego

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Titolo: L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda   Data : 03/11/2016
L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda
Nell'ordinanza 31.10.2016 n. 22099, la Corte di Cassazione conferma l'orientamento secondo in quale, nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro da applicare in caso di cessione di azienda, non devono scomputarsi le passività accollate al cessionario, atteso che esse configurano un metodo di pagamento del corrispettivo e non passività inerenti all'azienda ceduta.
Secondo questo orientamento della Cassazione, che trova in suoi precedenti nelle sentenze n. 8912/2014 e 12215/2008, l'art. 51 del DPR 131/86, ove definisce la base imponibile dell'imposta di registro, deve essere inteso nel senso che, in caso di cessione di azienda, debba assumersi il valore venale dell'azienda, ovvero l'insieme dei beni componenti l'azienda meno le passività ad essa inerenti. Invece, non possono essere considerate passività deducibili i debiti non inerenti l'azienda ceduta, che siano accollati al cessionario.
Fonte: Cass. 31.10.2016 n. 22099 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.11.2016 - "La cessione d’azienda sconta l’imposta di registro anche sui debiti accollati" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego