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Data Titolo Sezione Autore
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta   Data : 04/11/2016
La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta
Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3.11.2016 n. 101, deve escludersi ogni profilo di abuso del diritto per le operazioni di trasformazione agevolata in società semplice di società che, a loro volta, derivano da una precedente scissione di altre società che avevano un'attività mista. Il caso esaminato riguarda una società in accomandita semplice titolare di immobili e partecipazioni con riferimento alla quale è stata operata:
- prima una scissione, mantenendo in capo alla società scissa le partecipazioni e attribuendo ad una beneficiaria gli immobili;
- in un secondo tempo la trasformazione in società semplice della beneficiaria, con oggetto sociale esclusivamente immobiliare.
Il carattere non elusivo della sequenza di operazioni effettuate deriva dalla natura di lecito risparmio di imposta del beneficio fiscale ottenuto con la trasformazione, conseguenza diretta della natura agevolativa della disposizione che lo ha originato (l'art. 1 co. 115 della L. 208/2015).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 3.11.2016 n. 101 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2016 - "Scissione seguita da trasformazione agevolata della beneficiaria non elusiva" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego