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29/01/2010 Risparmio energetico 55% news S.M.Perego
29/01/2010 Denuncia variazione terreni news S.M.Perego
22/01/2010 Comunicazione annuale IVA news S.M.Perego
22/01/2010 Approvazione modelli di dichiarazione news S.M.Perego
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12/01/2010 Sotware compilazione agevolazione 55% news S.M.Perego
17/12/2009 Acconto IVA news S.M.Perego
17/12/2009 Codice tributo credito IRPEF news S.M.Perego
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Titolo: Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi   Data : 07/11/2016
Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi
La Cassazione, con la pronuncia 4.11.2016 n. 22413, ha ribadito che l’attività di prostituzione, sia essa svolta in modo occasionale che abituale, produce reddito imponibile ai fini IRPEF, appartenente alla categoria reddituale dei “redditi diversi” di cui all’art. 6 co. 1 lett. f) del TUIR, in particolare alla previsione di cui alla lett. l) dell’art. 67 co. 1 del TUIR (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).
Il requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività incide soltanto sul suo assoggettamento ad IVA, giacché, ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72, costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all’imposta, l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Fonte: Cass. 4.11.2016 n. 22413 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2016 - "I proventi da attività di prostituzione sono redditi diversi" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego