Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego
30/09/2016 Aggiornati i tassi soglia di “Usura” in vigore dall’1.10.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
30/09/2016 Ulteriori informazioni disponibili all’intermediario nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego

Records 1111 to 1120 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso   Data : 07/11/2016
Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate, anche in merito alle lettere che in diversi casi sono recapitate ai contribuenti per stimolare il ravvedimento operoso, ha pubblicato, sul proprio sito Internet, apposita Guida, scaricabile nella sezione "L'Agenzia comunica - guide fiscali - L'Agenzia informa".
Talvolta, si rinvengono anomalie che possono cagionare un'infedeltà dichiarativa, e ciò è avvenuto in relazione al periodo d'imposta 2012 (comunicato stampa 24.10.2016 n. 201).
Il ravvedimento avviene secondo le modalità ordinarie, dunque, per il caso citato, presentando la dichiarazione integrativa, versando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte.
È importante rammentare che, se il ravvedimento avviene a seguito della lettera di cui al comunicato stampa 24.10.2016 n. 201, occorre indicare, nel modello F24, il codice atto presente nella lettera medesima, in modo da consentire al funzionario di archiviare, se del caso, celermente la pratica.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 26.10.2016 n. 205 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.10.2016 n. 201 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2016 - "L’Agenzia chiarisce i termini della compliance e gli errori da evitare" - Napolitano
Sezione:   Autore : S.M.Perego