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Data Titolo Sezione Autore
13/11/2018 Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
12/11/2018 La fattura elettronica viene scartata in assenza di Iva S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
30/10/2018 Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019 S.M.Perego
30/10/2018 Al via la fattura elettronica senza delega all’intermediario S.M.Perego
26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
26/10/2018 Fattura elettronica – La delega diretta comporta alcune difficoltà S.M.Perego

Records 231 to 240 of 2397
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Titolo: Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta   Data : 07/11/2016
Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta
Prima di corrispondere la seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (il cui termine è stabilito al 30.11.2016 per i contribuenti "solari"), occorre verificare la sussistenza dell'obbligo di versamento sulla base degli importi indicati in dichiarazione.
Ad esempio, l'acconto IRPEF 2016 non va corrisposto se l'importo del rigo "Differenza" (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello UNICO 2016 PF è pari o inferiore a 51,00 euro, mentre l'acconto IRES non è dovuto se l'ammontare indicato nel rigo RN17 ("IRES dovuta o differenza a favore del contribuente") del modello UNICO 2016 SC è pari o inferiore a 20,00 euro. Neppure l'acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2016 è pari o inferiore a 51,00 euro (per i soggetti IRPEF) o 20,00 euro (per i soggetti IRES).
Allo stesso modo, non devono più l'acconto quei contribuenti che nel 2015 sono stati soggetti d'imposta per l'ultima volta (es. produttori agricoli titolari di reddito agrario che dal 2016 non sono più soggetti passivi IRAP).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.11.2016 - "Acconti d’imposta alla verifica dell’obbligo di versamento" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego