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20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
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19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego

Records 501 to 510 of 2397
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Titolo: Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità   Data : 11/11/2016
Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità
Con il "pacchetto semplificazioni" presentato dal Governo, che dovrebbe modificare il DL 193/2016, in sede di conversione in legge, viene previsto l'innalzamento a 30.000 euro (rispetto agli attuali 15.000 euro) del limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza particolari formalità (oltre all'esposizione in dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.
Al di sopra della soglia di cui all'art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72 (che si prevede di innalzare a 30.000 euro), invece, per l'esecuzione dei rimborsi IVA è necessario:
- per la generalità dei soggetti passivi, richiedere l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) sulla dichiarazione annuale o sul modello TR e presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso di specifici requisiti di idoneità economico-patrimoniale;
- presentare idonea garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria, per i soggetti in stato di "osservazione fiscale" (es. soggetti che hanno ricevuto la notifica di accertamenti negli ultimi 2 anni, al di sotto di specifiche soglie; soggetti che esercitano l'attività da meno di due anni) ovvero per i soggetti che non hanno apposto il visto di conformità o che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Rimborsi IVA, esonero da formalità fino a 30.000 euro" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego