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Data Titolo Sezione Autore
13/03/2017 Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
10/03/2017 Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro S.M.Perego
10/03/2017 L’INPS fornisce chiarimenti per la compilazione dell'elemento "ForzaAziendale" S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego
10/03/2017 Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
10/03/2017 Pronto il Ddl per gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
10/03/2017 Agevolato, ai fini della patent box, l’uso di software coperto da copyright S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego
09/03/2017 Rottamabili solo i ruoli relativi a sanzioni S.M.Perego

Records 741 to 750 of 2397
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Titolo: Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate   Data : 14/11/2016
Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate
Con l'ordinanza 11.11.2016 n. 23104, la Suprema Corte ha ribadito che i compensi percepiti da dottori commercialisti per le attività di amministratore, revisore e sindaco di società sono esclusi da IRAP, in quanto il professionista non si avvale di un'autonoma organizzazione per il loro esercizio, essendo inserito nella struttura della società.
Più che per tale principio, ormai consolidato, la pronuncia appare rilevante perché afferma espressamente che, se il contribuente esercita un'altra attività autonomamente organizzata, gli emolumenti da essa derivanti sono soggetti ad IRAP.
Affinché i compensi afferenti alle attività di amministratore, revisore e sindaco di società possano essere esclusi da IRAP, occorre quindi che sia concretamente attuabile "lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti" e la verifica dell'esistenza "dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati".
Fonte: Cass. 11.11.2016 n. 23104 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2016 - "Amministratori e sindaci senza IRAP solo per le attività non organizzate" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego