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01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
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02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego

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Titolo: Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti   Data : 16/11/2016
Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti
Sia il DL 193/2016, in corso di conversione in legge, sia il Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo, approvato dal Senato il 3.11.2016 (A.S. 2233) e ora all'esame della Camera (A.C. 4135), intendono variare la disciplina delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese "prepagate").
In particolare, entrambi i provvedimenti mirano ad estendere il trattamento ora previsto per le suddette spese prepagate:
- alle spese prepagate di viaggio e trasporto (per quanto riguarda il DL 193/2016);
- a tutte le spese prepagate relative all'esecuzione di un incarico conferito (per quanto riguarda il Ddl. sul lavoro autonomo, il cui intervento è quindi più ampio).
Per la modifica proposta dal DL 193/2016 (in corso di conversione) si prevede l'applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, mentre per quelle prospettate dal Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo è sancita la decorrenza "anticipata" al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.
In base all'iter parlamentare attualmente previsto, la legge di conversione del DL 193/2016 dovrebbe essere definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2016, anteriormente a quella sulla tutela del lavoro autonomo.
Se così fosse, la modifica prevista dal DL 193/2016, di fatto, non opererebbe mai, essendone prevista la decorrenza dal 2017. In altre parole, ipotizzando che la legge sulla tutela del lavoro autonomo entri in vigore, al più tardi, nel 2017, di fatto troverebbe applicazione soltanto il secondo periodo dell'art. 54 co. 5 del TUIR come sostituito dalla stessa legge sulla tutela del lavoro autonomo (più vantaggioso per il contribuente).
Fonte: DL 193/2016 in sede di conversione – Ddl sulla tutela del lavoro autonomo - Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2016 - "Professionisti, semplificate le spese prepagate dal committente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego