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24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego

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Titolo: Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti   Data : 16/11/2016
Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti
Sia il DL 193/2016, in corso di conversione in legge, sia il Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo, approvato dal Senato il 3.11.2016 (A.S. 2233) e ora all'esame della Camera (A.C. 4135), intendono variare la disciplina delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese "prepagate").
In particolare, entrambi i provvedimenti mirano ad estendere il trattamento ora previsto per le suddette spese prepagate:
- alle spese prepagate di viaggio e trasporto (per quanto riguarda il DL 193/2016);
- a tutte le spese prepagate relative all'esecuzione di un incarico conferito (per quanto riguarda il Ddl. sul lavoro autonomo, il cui intervento è quindi più ampio).
Per la modifica proposta dal DL 193/2016 (in corso di conversione) si prevede l'applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, mentre per quelle prospettate dal Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo è sancita la decorrenza "anticipata" al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.
In base all'iter parlamentare attualmente previsto, la legge di conversione del DL 193/2016 dovrebbe essere definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2016, anteriormente a quella sulla tutela del lavoro autonomo.
Se così fosse, la modifica prevista dal DL 193/2016, di fatto, non opererebbe mai, essendone prevista la decorrenza dal 2017. In altre parole, ipotizzando che la legge sulla tutela del lavoro autonomo entri in vigore, al più tardi, nel 2017, di fatto troverebbe applicazione soltanto il secondo periodo dell'art. 54 co. 5 del TUIR come sostituito dalla stessa legge sulla tutela del lavoro autonomo (più vantaggioso per il contribuente).
Fonte: DL 193/2016 in sede di conversione – Ddl sulla tutela del lavoro autonomo - Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2016 - "Professionisti, semplificate le spese prepagate dal committente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego