Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/08/2019 Accertamento Certo se si omettono gli ISA S.M.Perego
06/09/2019 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità S.M.Perego
09/09/2019 Ripartono I versamenti INPS sospesi per gli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
09/09/2019 Controlli incrociati tra INPS e ISA sul personale dipendente S.M.Perego
12/09/2019 Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego

Records 2391 to 2397 of 2397
First Previous

 

Titolo: Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate   Data : 25/11/2016
Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate
In relazione all'interpello Agenzia Entrate 4.11.2016 n. 954-62/2016, è stato affermato che il ravvedimento operoso sulle violazioni relative al monitoraggio fiscale non fa venire meno la presunzione ex art. 12 del DL 78/2009, secondo cui tutto ciò che è stato detenuto in Paradisi fiscali senza indicazione nel quadro RW si presume frutto di redditi sottratti a imposizione, con raddoppio sia delle sanzioni da RW che da dichiarazione infedele.
Pertanto, in caso di ravvedimento dopo la formazione del PVC (art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97), occorre:
- presentare la dichiarazione integrativa;
- pagare le sanzioni ex art. 5 del DL 167/90 del 6% ridotte al quinto;
- pagare le sanzioni da dichiarazione infedele, se applicabile l'art. 12 del DL 78/2009, del 180% ridotte al quinto;
- versare le imposte e gli interessi legali.
In riferimento alle sanzioni ex art. 12 del DL 78/2009, l'Agenzia delle Entrate sembra implicitamente affermare che non opera l'aumento del terzo per i redditi prodotti all'estero.
Gli Autori evidenziano che, se il contribuente intende ravvedersi applicando l'art. 12 del DL 78/2009, la sanzione del 180% ridotta deve essere applicata su tutto il capitale detenuto all'estero, non avendo rilevanza, a questi fini, gli interessi, che semmai dovranno essere ravveduti a parte, applicando l'ordinaria sanzione del 90% aumentata di un terzo ridotta per effetto del ravvedimento.
Ove, comunque, il contribuente fosse in grado di fornire la prova contraria, ben potrebbe non ravvedere la presunzione dell'art. 12 del DL 78/2009.
Fonte: Interpello Agenzia Entrate 4.11.2016 n. 954-62/2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2016 - "I paradisi fiscali rendono più caro il ravvedimento" - Cissello - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego