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Data Titolo Sezione Autore
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
02/11/2016 Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI S.M.Perego

Records 1011 to 1020 of 2397
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Titolo: On-line il modello standard con le modifiche dell'atto costitutivo delle strat up innovative   Data : 29/11/2016
On-line il modello standard con le modifiche dell'atto costitutivo delle strat up innovative
Con il DM 28.10.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.11.2016 n. 277, il Ministero dello Sviluppo economico ha rilasciato il modello per le modifiche delle start up innovative costituite in forma di srl ai sensi dell’art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015 (conv. L. 33/2015), ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
Più precisamente, con riguardo agli oneri formali, tali atti sono redatti in forma elettronica, in conformità al modello standard allegato e firmati digitalmente dal presidente dell’assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico socio, nel caso di società unipersonale.
L’atto sottoscritto secondo modalità diverse non è iscrivibile nel Registro delle imprese.
Si precisa che il decreto in commento riguarda le modifiche non comportanti la perdita dei requisiti stabiliti per le start up innovative e, conseguentemente, la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese delle stesse. Pertanto, contestualmente al deposito per l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese del verbale modificativo, viene richiesto alle start up il deposito anche della dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti.
Fonte: DM 28.10.2016 Ministero dello Sviluppo economico - Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2016 - "C’è il modello standard per le modifiche alle start up innovative" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego