| Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS
Gli Autori osservano che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica al Sistema TS delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF (art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014) non potranno beneficiare dell'esonero dagli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (ex art. 21 co. 1 del DL 78/2010), limitatamente alle prestazioni da comunicare al suddetto Sistema nel 2017.
I suddetti dati verrebbero, invece, esclusi dallo "spesometro" trasmesso dai soggetti (da ultimo) obbligati dal DM 1.9.2016.
Salvo chiarimenti in senso opposto da parte dell'Amministrazione finanziaria, dunque, i suddetti soggetti "non esonerati" dovranno:
- trasmettere al Sistema TS, entro il 31.1.2017, i dati relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie e a quelle veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel 2016;
- comunicare le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA relative al periodo d'imposta 2016 (ricomprendendo, quindi, quelle già trasmesse al Sistema TS) entro i termini ordinari del 10.4.2017, per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e del 20.4.2017, per gli altri contribuenti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2016 - "Per le spese trasmesse al Sistema TS non tutti esclusi dallo spesometro" - Negro - Suma |