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23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego

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Titolo: Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta   Data : 05/12/2016
Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta
Entro il 16.12.2016 deve essere versata la seconda rata dell'IMU (oltre, eventualmente, alla TASI) per le aree fabbricabili.
Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), "un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". L'area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l'art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l'ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario. Tuttavia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato, con la circ. 18.5.2012 n. 3, che, in caso di mancata comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area il Comune ha il titolo per richiedere al contribuente l'imposta dovuta ma non le sanzioni e gli interessi.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all'1.1.2016, calcolato prendendo in considerazione la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione nonché i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2016 - "IMU in base al valore venale dell’area edificabile con costruzione in corso" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego