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27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
27/10/2015 La correzione del modello F24 passa tramite CIVIS S.M.Perego
27/10/2015 La Cassazione interviene sulle fatture emesse per operazioni inesistenti S.M.Perego
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28/10/2015 Anche le cooperative agricole escluse dall’IRAP nel 2016 S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
28/10/2015 Rimborsi IVA – Chiarimenti dell’A.d.E. (circ. 35 del 27.10.2015) S.M.Perego
28/10/2015 La disciplina IVA della cessione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
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Titolo: La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale   Data : 06/12/2016
La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale
Il 31.1.2017 scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV ed evitare così l'addebito del canone RAI per il 2017; tuttavia, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 5.12.2016, al fine di evitare eventuali addebiti in bolletta per il mese di gennaio con conseguente necessità di presentare un'istanza di rimborso, è preferibile presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 31.12.2016, in caso di invio telematico, ed entro il 20.12.2016 in caso di spedizione via posta.
Si ricorda che i titolari di utenza elettrica possono presentare la dichiarazione per segnalare la non detenzione di apparecchio TV da parte dei componenti della stessa famiglia anagrafica (con validità annuale) o, in alternativa, per segnalare che il canone non deve essere addebitato perché dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia.
La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.
Se non è possibile l'invio telematico, la dichiarazione sostitutiva, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Il modello può altresì essere firmato digitalmente e presentato via PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.12.2016 n. 228 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2016 - "Per il canone RAI, meglio anticipare la dichiarazione di non detenzione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego