Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
20/03/2015 Fattura elettronica in vigore dal 1.4.2015 news S.M.Perego
20/03/2015 Fattura Elettronica - Alcune semplificazioni news S.M.Perego
25/03/2015 Rinuncia alla proprietà ed ai diritti reali di godimento news S.M.Perego
25/03/2015 Fatturazione elettronica - Novità CNDCEC news S.M.Perego
08/04/2015 Modelli ISEE aggiornati dall'INPS news S.M.Perego
08/04/2015 Nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria news S.M.Perego
08/04/2015 Rimborso IVA relativo al primo trimestre 2015 news S.M.Perego
08/04/2015 Comunicazione Polivelente - Semplificazioni news S.M.Perego
08/04/2015 Reverse Charge - C.M. 14 del 27.3.2015 S.M.Perego
08/04/2015 Modello di dichiarazione ai fini TASI news S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni   Data : 06/12/2016
All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni
L'art. 7-quater della L. 1.12.2016 n. 225, di conversione del DL 193/2016, ha introdotto alcune misure di semplificazione nel campo immobiliare.
La prima novità riguarda la cedolare secca: è stato previsto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, in relazione a contratti per i quali l'opzione per l'imposizione sostitutiva fosse stata espressa validamente in sede di registrazione del contratto, non comporta la revoca del regime sostitutivo, a condizione che il contribuente abbia tenuto un comportamento "coerente" corrispondendo l'imposta sostitutiva alle scadenze previste e compilando il quadro corretto della dichiarazione dei redditi.
D'altro canto, però, viene prevista una specifica sanzione, da applicare in caso di mancata comunicazione della proroga, pari a 100,00 euro se il ritardo è pari o superiore a 30 giorni e pari a 50,00 euro se il ritardo non supera 30 giorni. In breve, dall'omissione formale della comunicazione derivano mere conseguenze sanzionatorie, ma non si perde il beneficio dell'imposizione sostitutiva.
Ancora, la citata norma ha escluso l'indicazione nel quadro RW degli immobili esteri, se non sono intervenute variazioni, lasciando, però, fermo l'obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti relativi all'IVIE dovuta.
Fonte: Novità del DL 193/2016 convertito; art. 7 quater, commi 24 e 26, DL 22.10.2016 n. 193– Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego