| Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA
Con la ris. n. 112 pubblicata ieri, 6.12.2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il visto di conformità apposto dal professionista abilitato in riferimento a una richiesta di rimborso IVA non corredata da garanzia non risulta inefficace per il fatto che il professionista stesso ha stipulato una polizza assicurativa afferente alla responsabilità civile con un massimale inferiore all’ammontare del rimborso richiesto. Pertanto, il soggetto passivo istante non può essere obbligato a presentare la garanzia ai sensi dell’art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72, salvo che si verifichi una delle situazioni di rischio di cui al comma 4 della medesima disposizione.
L’Agenzia precisa che il visto di conformità è disciplinato dall’art. 22 del DM 164/99, in base al quale i professionisti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile volta a garantire potenziali danni arrecati ai contribuenti per i quali si è rilasciato il visto, nonché per eventuali sanzioni amministrative inflitte al professionista. Tuttavia, il decreto citato non prevede alcuna correlazione tra l’importo oggetto di rimborso e il massimale della polizza assicurativa.
Pertanto, una conclusione diversa da quella espressa dall’Agenzia comporterebbe un ulteriore onere di garanzia in capo al professionista, il quale sarebbe costretto a stipulare polizze assicurative proporzionali ai rimborsi dei propri clienti, oltre a contraddire la ratio delle modifiche recentemente introdotte in materia di rimborsi, che hanno previsto la soppressione generalizzata dell’obbligo di presentazione della garanzia.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 6.12.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "Visto di conformità valido anche se la polizza non copre l’intero rimborso IVA" - Rossi - Riva |