| Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata
Con il DM 1.9.2016 sono stati sospesi i termini tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016. A tale norma si sono succeduti il DL 17.10.2016 n. 189 e il DL 11.11.2016 n. 205, attualmente in corso di conversione in legge.
Con tali disposizioni gli adempimenti tributari compresi tra il 24.8.2016 ed il 16.12.2016 riferiti ai contribuenti residenti o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale o operativa nei Comuni terremotati di cui all'allegato 1 del DL 189/2016 sono stati differiti prima al 20.12.2016 dal DM, poi al 30.9.2017 dall'art. 48 co. 10 del DL 189/2016.
Secondo l'IFEL, quindi, nelle more della conversione del DL 189/2016, la sospensione dei termini al 30.9.2017 opera con riferimento ai soggetti residenti o la cui sede legale o operativa è ubicata nei 62 Comuni riportati nell'allegato 1 del DL 189/2016. Tuttavia, leggendo l'art. 1 del DL 189/2016 nell'attuale versione approvata dal Senato e ora all'esame della Camera si evince che sono interessati dal provvedimento 69 Comuni ricompresi nell'allegato 2 e, infine, gli ulteriori Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. Per questi ultimi sei Comuni non compresi nei due allegati e oggetto di successivo inserimento nel testo, la sospensione non opera in maniera generalizzata, ma risulta limitata ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato.
Fonte: Comunicato IFEL 6.12.2016 - DM 1.9.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "In alcuni Comuni sospensione dei tributi per il sisma più circoscritta" - Spina |