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Data Titolo Sezione Autore
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego
20/10/2016 In attesa del decreto di espropriazione il proprietario è sempre tenuto al pagamento dell’ICI - IMU e TASI S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
18/10/2016 Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali S.M.Perego

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Titolo: Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda   Data : 07/12/2016
Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda
La Corte di Cassazione, con sentenza 6.12.2016 n. 24923, ha affermato che può essere riconosciuto al cessionario il diritto al rimborso dell'IVA nel caso in cui la cessione di diversi beni strumentali sia riqualificata dagli Uffici in un'operazione di cessione d'azienda (cessione irrilevante ai fini IVA e soggetta ad imposta di registro).
In termini generali, è il solo cedente il soggetto legittimato al rimborso della maggiore IVA applicata, instaurandosi tra cedente e cessionario il solo rapporto di rivalsa di cui all'art. 18 del DPR 633/72. Come già affermato in precedenti pronunce, infatti, l'Amministrazione finanziaria rislta estranea al rapporto che intercorre tra cedente e cessionario (cfr. ex multis, Cass. n. 4020/2012).
Secondo quanto affermato con Cass. 6.12.2016 n. 24923, però, il rapporto tra cessionario e Amministrazione verrebbe a ristabilirsi in tutte le circostanze in cui l'IVA erroneamente addebitata in rivalsa sia afferente all'acquisto di beni (e/o servizi) destinati all'attività economica, con riflessi sull'imposta indicata in sede di dichiarazione annuale, emergendo il diritto alla detrazione della stessa. Di conseguenza, in questi casi, discenderebbe in capo al cessionario dell'operazione il diritto al rimborso diretto nei confronti dell'Erario (in precedenza, cfr. Cass. 17169/2015).
Fonte: Cass. 6.12.2016 n. 24923 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "Rimborso IVA al cessionario se il Fisco riqualifica in cessione d’azienda" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego